|
|
Statuto Lo Statuto dell'Ente Articolo 2 dello Statuto della Comunità Montana Valli Curone, Grue ed Ossona. Attribuzioni e Finalità. - La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti.
- La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali.
- L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:
- il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione, particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la formazione professionale (come da modifica dello Statuto – Verbale di Deliberazione n. 15 del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Curone, Grue ed Ossona – 18 Giugno 1996), la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;
- la difesa del suolo e dell’ambiente;
- il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;
- il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;
- la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali (e della fusione di tutti o parte dei Comuni associati);
- in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio.
4. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, la Comunità Montana attua gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e “pari opportunità” alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale. Articolo 3 – Metodi e strumenti di azione
1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 2, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni si conforma ai seguenti principi: - il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio;
- la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche ed amministrative;
- la trasparenza della propria organizzazione e attività;
- l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
- la cooperazione con Enti pubblici per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
- la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
- la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.
|
|